I limiti imposti alla durata dei tirocini cambiano quando l’azienda fa parte di un gruppo. Il tetto dei 12 mesi va valutato guardando all’intero gruppo di imprese. I dettagli.

I tirocini extracurriculari sono uno strumento molto utilizzato per favorire l’ingresso o il reinserimento nel mondo del lavoro.
Possono rappresentare una buona occasione per acquisire competenze pratiche, conoscere da vicino un contesto aziendale e costruire un primo percorso professionale.
Proprio perché non si tratta di un normale rapporto di lavoro, però, il tirocinio deve rispettare regole precise.
Non può essere utilizzato per coprire stabilmente mansioni ordinarie, né per sostituire personale dipendente. La sua funzione resta formativa e orientativa.
Con il DL n.62/2026, convertito dalla Legge n.112/2026, è stato introdotto un chiarimento importante per le realtà societarie più articolate.
Quando il soggetto ospitante appartiene a un gruppo in imprese, la durata complessiva dei tirocini all’interno dello stesso gruppo deve rispettare un limite.
Non si riparte da zero solo perché cambia la società ospitante:
se le imprese sono collegate o controllate tra loro, i periodi di tirocinio devono essere sommati.
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I limiti dei tirocini: cosa cambia per i gruppi societari
La novità riguarda soprattutto le imprese che operano attraverso più società, magari con attività diverse ma appartenenti allo stesso assetto di controllo o collegamento.
Il limite dei 12 mesi era già presente nelle Linee guida del 2017, ma ora viene rafforzato da una norma di legge. Questo passaggio rende il vincolo più incisivo e riduce gli spazi interpretativi.
L’obiettivo è quello di evitare che il tirocinio venga “spezzettato” tra più società dello stesso gruppo per aggirare la durata massima prevista.
Se una persona svolge un tirocinio presso una società
e poi prosegue presso un’altra impresa collegata, quei mesi non vanno letti separatamente,
ma come parte di un unico percorso.
Progetto formativo
Il Progetto Formativo Individuale resta il documento centrale per attivare correttamente il tirocinio. Al suo interno devono essere indicati gli obiettivi formativi, le attività previste, la durata, l’orario e gli obblighi delle parti coinvolte.
La durata deve sempre essere coerente con il percorso da svolgere.
In via generale il tirocinio extracurriculare non può durare meno di 2 mesi e non può superare i 12 mesi, comprese proroghe e rinnovi.
Per i soggetti disabili ai sensi della Legge n.68/1999, il limite massimo può arrivare a 24 mesi.
Restano esclusi dal conteggio alcuni periodi di sospensione, come
- maternità,
- infortunio,
- malattia di almeno 30 giorni,
- chiusura aziendale di almeno 15 giorni.
Verifiche e sanzioni
Prima di attivare un nuovo tirocinio, le imprese appartenenti a un gruppo dovrebbero ricostruire lo storico del tirocinante presso tutte le società collegate o controllate.
È un passaggio importante, perché consente di capire se esiste ancora un margine disponibile o se il limite dei 12 mesi è già stato raggiunto.
La stessa attenzione serve in caso di proroghe o rinnovi: ogni periodo va sommato a quelli già svolti e deve essere compatibile con il tetto complessivo previsto.
Restano inoltre fermi gli altri obblighi, tra cui l’indennità di partecipazione, la comunicazione obbligatoria al Centro per l’impiego e il rispetto dei limiti numerici previsti dalla disciplina vigente.
In caso di violazioni, possono scattare sanzioni, blocchi a nuove attivazioni e, nei casi più gravi, contestazioni legate all’uso fraudolento del tirocinio.





