Apprendistato e malattia seguono regole specifiche, soprattutto nel trattamento economico. Nel CCNL Terziario Confcommercio, la busta paga dell’apprendista può essere diversa. I dettagli.

Quando si parla di assenza per malattia, è facile pensare che le regole siano uguali per tutti i dipendenti. In realtà, nel contratto di apprendistato occorre fare qualche distinzione in più.
L’apprendista, infatti, ha diritto alla tutela INPS per la malattia, come gli altri lavoratori.
Tuttavia, nel CCNL Terziario, Distribuzione e Servizi Confcommercio, l’integrazione economica a carico del datore di lavoro risulta
più limitata rispetto a quella prevista per i lavoratori già qualificati.
Questo significa che, in alcuni casi, l’assenza per malattia può incidere in modo più evidente sulla retribuzione, perché il contratto collettivo prevede un meccanismo diverso, con percentuali e limiti specifici.
Per aziende, consulenti e lavoratori, quindi, è importante conoscere bene il funzionamento della malattia nell’apprendistato.
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Apprendistato e malattia: cosa spetta nei primi giorni
Nel CCNL Terziario Confcommercio, le integrazioni economiche a carico dell’azienda spettano all’apprendista solo dopo il periodo di prova.
Una volta superata questa fase, per i primi 3 giorni di malattia, cioè il cosiddetto periodo di carenza, l’apprendista ha diritto a un’indennità pari al 60% della retribuzione lorda che avrebbe percepito lavorando normalmente.
Questo trattamento viene riconosciuto fino a un massimo di 6 eventi di malattia nell’anno.
Si tratta di una regola diversa rispetto a quella prevista per la generalità dei lavoratori qualificati.
Per questi ultimi, infatti, il CCNL prevede un’integrazione aziendale più favorevole nei primi eventi di malattia, con percentuali che possono arrivare anche al 100% nei primi casi dell’anno.
Per l’apprendista, invece, il contratto collettivo fissa una copertura più contenuta: insomma, la tutela esiste, ma non replica pienamente quella riconosciuta agli altri dipendenti.
Malattia nell’apprendistato: dal quarto giorno interviene l’INPS
Dal quarto giorno di malattia cambia il meccanismo.
In questa fase, il trattamento economico dell’apprendista non è più a carico dell’azienda, ma dell’INPS.
L’indennità viene riconosciuta secondo le regole previste dall’Istituto:
- dal quarto giorno al ventesimo giorno spetta il 50% della retribuzione media giornaliera;
- dal ventunesimo al centottantesimo giorno la percentuale sale al 66,66%.
La differenza principale rispetto agli altri lavoratori sta nell’assenza dell’integrazione datoriale: per impiegati e operai qualificati, il CCNL Terziario prevede che il datore di lavoro integri l’indennità INPS fino al raggiungimento di percentuali più alte.
Per gli apprendisti, invece, questa integrazione NON È PREVISTA.
Di conseguenza, dal quarto giorno in poi, l’apprendista percepisce solo quanto erogato dall’INPS. La busta paga, quindi, può risultare più bassa rispetto alla retribuzione ordinaria.
Un’eccezione importante riguarda il ricovero ospedaliero: in caso di degenza, l’apprendista ha diritto a un’indennità aziendale pari al 60% della retribuzione lorda per tutta la durata del ricovero, sempre entro i limiti di conservazione del posto.
Obblighi da rispettare
Ci sono anche regole che il lavoratore deve rispettare.
L’apprendista deve comunicare subito l’assenza al datore di lavoro e fornire il numero di protocollo del certificato medico trasmesso all’INPS.
Durante la malattia, restano validi anche gli obblighi di reperibilità per eventuali visite di controllo. Le fasce orarie sono quelle previste per la generalità dei lavoratori: dalle 10:00 alle 12:00 e dalle 17:00 alle 19:00, anche nei giorni festivi.
Se l’assenza si prolunga, l’apprendista deve comunicare tempestivamente la continuazione della malattia e fornire i dati del nuovo certificato.
Attenzione alla durata dell’assenza. Se la malattia supera i 30 giorni consecutivi, il contratto di apprendistato viene prorogato.
Perché?
Perché l’apprendistato è anche un percorso formativo e se una lunga assenza interrompe questo percorso, la scadenza del contratto slitta per consentire il recupero del periodo perso.
Conoscere tutte queste regole aiuta a evitare errori nella gestione del rapporto e a leggere correttamente gli effetti in busta paga.




